Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita una Associazione denominata “Al3photo APS”. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
La sua durata è illimitata.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Roma (RM), Via Laurentina n. 796 – cap 00143. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – SCOPI
L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione è apolitica e persegue, senza scopo di lucro, lo sviluppo e l’organizzazione di attività legate al mondo della fotografia e delle arti visive in genere.
Le attività di interesse generale svolte dall’Associazione Al3photo APS saranno, nel rispetto del principio di trasparenza, riconducibili a quelle elencate nelle lettere i) e v) dell’art.5 del D. Lgs. n. 117/2017, che vengono qui integralmente riportate:
“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;”
“v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;”.
In particolare, per la realizzazione degli scopi sociali connessi alla lett. i) del citato art.5 e nella finalità di agire in favore della collettività, l’Associazione può svolgere ed organizzare le seguenti attività:
– divulgare e promuovere la conoscenza e gli aspetti culturali delle arti e delle tecniche della fotografia, ivi compreso l’elaborazione informatica delle immagini;
– divulgare e promuovere le arti visive quali ad esempio la pittura, la grafica, la cultura, le tecniche del cinema, del video e del teatro;
– organizzare e gestire, anche presso terzi, corsi, workshop, stage, mostre, festival, spettacoli e attività didattiche di varia natura;
– promuovere concorsi fotografici, organizzare eventi legati alla fotografia e alle arti visive in genere;
– pubblicare, realizzare e diffondere prodotti multimediali;
– aprire e gestire siti internet attraverso tutti i canali informatici e/o telematici.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione potrà infine compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che dovesse risultare necessaria o semplicemente utile per il raggiungimento degli scopi sociali, aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed operare sugli stessi, anche allo scoperto, contrarre prestiti.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 – CATEGORIE DI ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che abbiano interesse alle finalità dell’Associazione e condividano gli scopi di cui all’ art. 3 del presente Statuto.
Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:
Soci fondatori – sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione. Sono tenuti al pagamento delle quote associative e godono di diritto al voto in Assemblea.
Soci ordinari – sono persone fisiche maggiorenni o giuridiche che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sono ammesse dopo presentazione di domanda di adesione. I Soci ordinari, per tutto il periodo del vincolo associativo, hanno diritto di partecipare e votare nell’Assemblea e l’obbligo di versare la quota annuale di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo.
Soci junior – sono i minorenni che si iscrivono all’Associazione previa domanda presentata da un loro tutore legale. Finchè minorenni sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al raggiungimento della maggiore età diventeranno automaticamente Soci Ordinari e godranno di tutti i diritti e doveri relativi.
Tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea. Coloro che intendono aderire all’Associazione dovranno presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo attraverso la compilazione del relativo modulo, dichiarando di condividere gli scopi della medesima e di accettare lo Statuto e i regolamenti in essere. Il diniego va motivato.
In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del Socio.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Il numero dei Soci effettivi è illimitato.
Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI
Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. I Soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:
– Richiesta per e-mail o raccomandata (farà fede il giorno della ricezione).
Un membro del Consiglio Direttivo entro 60 giorni contatterà il Socio richiedente e stabilirà un appuntamento per la consultazione.
Art. 6 – DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I Soci hanno il dovere di:
– rispettare tutti gli Articoli dello Statuto e dei Regolamenti associativi, ove adottati;
– impegnarsi attivamente nella vita associativa;
– versare la quota d’iscrizione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; inoltre, non è previsto il rinnovo tacito, il versamento della quota testimonierà la volontà di essere Socio dell’Associazione.
Ai Soci è fatto assoluto divieto di diffondere qualsiasi materiale, documento o prodotto dell’Associa-zione e/o utilizzare il marchio dell’Associazione senza opportuna autorizzazione scritta del Presidente.
Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. L’esclusione del Socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
Entro 30 giorni da tale comunicazione, il Socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei Soci;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori ed ordinari, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati e/o posta elettronica, oppure mediante affissione presso la sede dell’Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata:
– quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
– quando la richieda almeno un decimo dei Soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera, ad esempio, la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli associati convocati in Assemblea straordinaria, senza la necessità di un quorum minimo di presenti.
Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
f) approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di altri Soci.
Le discussioni e le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18esimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (ad es. Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ordinaria e composto da tre a cinque membri.
I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le attività di competenza sono:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
– redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
– ammettere i nuovi Soci;
– escludere i Soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea generale), il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Art. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 5 anni e comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Art. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle quote dei Soci;
– da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Società e privati cittadini;
– da proventi di iniziative culturali;
– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
– dai contributi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari dei Soci;
– da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di Soci;
– da proventi di sottoscrizioni, sia pubbliche che private e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo per procurare all’Associazione i mezzi necessari al conseguimento degli scopi sociali.
I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è comunque tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’esercizio in corso.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.
Art. 13 – BILANCIO
L’esercizio sociale inizia l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Eventuali avanzi di gestione verranno destinati alla costituzione e all’incremento di un fondo di riserva, a disposizione per l’assolvimento degli scopi istituzionali.
Gli eventuali disavanzi, anticipati dal Consiglio Direttivo, saranno rimborsati successivamente e prima del sostenimento di spese successive.
Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, co.2, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, co.2, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, co.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli associati convocati in Assemblea, senza la necessità di un quorum minimo di presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge Italiana.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione, è richiesta la presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli associati convocati in Assemblea straordinaria, senza la necessità di un quorum minimo di presenti.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 17 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, Legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
AL3PHOTO APS è una Associazione regolarmente iscritta al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e come tale potrà ricevere il 5×1000 della dichiarazione dei redditi.